Giurisprudenza
Corte di Cassazione, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331
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Annullando la decisione opposta della Corte d'appello, la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui devono essere ricomprese nella base di calcolo del TFR tutte le voci di retribuzione, comprese quelle variabili purché non corrisposte in via meramente occasionale, a meno che la loro esclusione non sia prevista espressamente dalla contrattazione collettiva.
Proprio perché costituisce deroga al principio generale di "onnicomprensività", è il datore di lavoro che invoca l'esclusione di una determinata voce dal computo del TFR a dimostrare l'esistenza di una clausola contrattuale che la preveda in modo espresso, chiaro e univoco.
La vicenda riguarda in particolare l'interpretazione del CCNL Autostrade e Trafori.